Quando si può chiedere la liquidazione del Firr?

Quando si può chiedere la liquidazione del Firr?
Qual è la scadenza per il pagamento del contributo Firr? Il versamento viene effettuato con scadenza 31 marzo dell'anno successivo. Esempio: il Firr 2021 verrà versato con scadenza .
Come liquidare il Firr direttamente all agente?
La liquidazione del FIRR può essere effettuata tramite accredito sul conto corrente dell'agente, tramite assegno di traenza oppure andando a ritirare la somma direttamente presso la Banca Nazionale del Lavoro. Si precisa che l'importo che viene liquidato è al netto delle ritenute fiscali.
Come richiedere il TFR Enasarco?
Le domande di liquidazione del Firr vanno inviate esclusivamente online. La procedura è semplice: non ci si deve recare negli uffici, non si devono riempire moduli e si velocizzano i tempi di pagamento. Per usufruirne è necessario essere abilitati ai servizi riservati di inEnasarco.
Come si calcola la liquidazione del Firr?
L'importo del contributo viene calcolato tenendo conto di:
- importo totale delle provvigioni liquidate nell'anno solare precedente;
- tipologia del mandato (mono o plurimandatario);
- numero di mesi di durata del mandato (perché sia considerato un mese basta che il mandato copra anche un solo giorno del mese stesso).
Quando è dovuta l'indennità suppletiva di clientela?
L'art. 13 dell'AEC Commercio 2009 (e successive modifiche) prevede al punto II (Indennità suppletiva di clientela): ... Significa che l'indennità suppletiva di clientela è dovuta (solo) sulle somme maturate prima della data di cessazione del rapporto, anche se non ancora pagate.
Come calcolare FIRR 2020?
L'importo del contributo viene calcolato tenendo conto di:
- importo totale delle provvigioni liquidate nell'anno solare precedente;
- tipologia del mandato (mono o plurimandatario);
- numero di mesi di durata del mandato (perché sia considerato un mese basta che il mandato copra anche un solo giorno del mese stesso).
Come calcolare FIRR agenti?
Il FIRR è calcolato sulla base delle provvigioni maturate e liquidate fino al momento della cessazione del rapporto. L'indennità de qua è stabilita nella misura del 3% dell'ammontare delle provvigioni liquidate nel corso del contratto con i limiti di cui all'art. 13, capo I dell'AEC.