Che differenza c'è tra NASpI e ASpI?

Che differenza c'è tra NASpI e ASpI?

Che differenza c'è tra NASpI e ASpI?

La Naspi è l'indennità di disoccupazione di durata fino a 24 mesi. Sostituisce l'Aspi e la Mini Aspi. ... Si tratta della NASpI, l'indennità di disoccupazione che può avere una durata fino a 24 mesi e che è calcolata sulle settimane di contribuzione del lavoratore negli ultimi 4 anni di lavoro.

Per chi si paga l'ASpI?

Il ticket licenziamento o contributo ASpI (oggi NASpI) è quel contributo che il datore deve versare all'INPS in caso di cessazione di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato che danno diritto alla NASpI.

Cosa è il contributo addizionale?

Il contributo addizionale nasce insieme al Reddito e Pensione di cittadinanza all'interno del Decreto legge numero 4/2019, con lo scopo di incentivare coloro che avviano attività di lavoro autonomo o in cooperativa.

Chi paga la disoccupazione INPS o datore di lavoro?

Tale prestazione è interamente a carico del datore di lavoro e deve essere sempre versata in unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l'interruzione del rapporto di lavoro (il giorno 16 di ciascun mese).

Che differenza c'è tra NASpI e mini NASpI?

La NASPI andrà a sostituire l'ASpI e la mini-ASpI, (L. 92/2012 CD. Legge Fornero) con riferimento però solo agli eventi di disoccupazione (involontaria) verificatisi a partire dal 1° maggio 2015. La nuova indennità rientra, come le precedenti, nella Gestione INPS prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.

Come si calcola il contributo addizionale Cigs?

Cassa integrazione: calcolo del contributo addizionale

  1. 9% fino a 52 settimane di ricorso all'ammortizzatore sociale in un quinquennio mobile;
  2. 12% oltre le 52 settimane e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
  3. 15% oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile.

Quando versare il contributo addizionale CIG?

41/2021 sarà possibile accedere ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria senza obbligo di versamento del contributo addizionale a far tempo dal 1° luglio 2021, o da data successiva, e fino al 31 dicembre 2021.

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