Cosa ha previsto il Jobs Act in caso di licenziamento?
Cosa ha previsto il Jobs Act in caso di licenziamento?
Il decreto, modificando l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, dispone che in caso di licenziamento senza giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro dovrà versare al lavoratore dipendente un indennizzo pari a due mesi di stipendio per ogni anno di lavoro nell'azienda, da un minimo di 4 a un massimo di 6 ...
Quando si può applicare il Jobs Act?
I nuovi destinatari del Jobs Act Nello specifico, la nuova disciplina si applica a tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato costituiti a decorrere dal con lavoratori che rivestono la qualifica di operaio, impiegato, quadro[2].
Per cosa si può essere licenziati?
Il datore di lavoro può procedere con licenziamento con preavviso comunicando la data effettiva. Per motivo oggettivo: fa riferimento all'azienda e non al comportamento del dipendente. Il datore di lavoro può procedere a licenziare per motivi legati a crisi aziendale o ad un cambiamento nell'organizzazione del lavoro.
Quali sono le regole del JOBS Act e del licenziamento?
- Jobs act e licenziamento: le regole attuali. Con l’entrata in vigore del decreto attuativo del Jobs Act che introduce il contratto di lavoro a tutele crescenti è stata modificata e integrata la disciplina sanzionatoria e nello specifico le regole relative al licenziamento per i dipendenti assunti a tempo indeterminato.
Come cambia il Jobs Act?
- Con il Jobs Act cambia tutto. Infatti, in caso di licenziamento illegittimo, il Jobs Act prevedeva: per le aziende con più di 15 dipendenti, il pagamento di una indennità pari a 2 mensilità per ogni anno di anzianità da un minimo di 4 ad un massimo di 24 mensilità.
Come avviene il licenziamento economico al lavoratore?
- Le regole attuali in vigore con il Jobs Act prevedono che in caso di licenziamento economico al lavoratore spetta un’ indennità crescente in base all’anzianità di servizio ma viene abolito il diritto al reintegro sul posto del lavoro previsto dall’articolo 18, modificato e abolito dall’entrata in vigore delle nuove disposizione.