Qual è la pena per peculato?
Qual è la pena per peculato?
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio(1), che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità(2) di denaro o di altra cosa mobile altrui(3), se ne appropria(4), è punito con la reclusione da quattro(5) a dieci anni e sei mesi(6).
Quali sono i reati contro la pubblica amministrazione?
Peculato, concussione, corruzione, abuso d'ufficio, rifiuto e omissione d'ufficio e usurpazione di funzioni pubbliche: ecco i delitti contro la pubblica amministrazione e le rispettive pene cui va incontro chi vi è condannato.
Cosa puniva il peculato?
- Il peculato, infatti, in origine puniva il soggetto pubblico che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o altra cosa mobile, appartenente alla P.A., se ne appropriava o la distreva a profitto proprio o altrui, mentre la malversazione, tipizzata all'art. 315, ormai abrogato, puniva la medesima condotta, però avente ...
Qual è il soggetto giuridico del delitto di peculato?
- L'oggetto giuridico del delitto di peculato si identifica con la tutela del patrimonio della pubblica amministrazione da quanti sottraggono o pongano a profitto proprio o di altri denaro o cose mobili, rientranti nella sfera pubblica, di cui sono in possesso per ragione del loro ufficio o servizio.
Qual è la pena del peculato?
- Peculato: pena. La fattispecie base del reato di peculato è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. Se il colpevole ha fatto un uso momentaneo della cosa e la ha poi restituita, si applica invece la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
Come si applica la pena per il peculato?
- La fattispecie base del reato di peculato è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. Se il colpevole ha fatto un uso momentaneo della cosa e la ha poi restituita, si applica invece la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. La stessa pena si applica anche per il peculato mediante profitto dell'errore altrui.