Cosa prevede il contratto a tutele crescenti in caso di licenziamento illegittimo?

Cosa prevede il contratto a tutele crescenti in caso di licenziamento illegittimo?

Cosa prevede il contratto a tutele crescenti in caso di licenziamento illegittimo?

A seguito del licenziamento dichiarato illegittimo, il lavoratore può richiedere un indennizzo compreso tra un minimo di 6 ed un massimo di 36 mensilità di retribuzione. È a discrezionalità del giudice la decisione dei mesi di risarcimento che spettano al dipendente.

Come si calcola l'ultima retribuzione globale di fatto?

Nella determinazione della retribuzione globale di fatto utile per il calcolo dell'indennità sostitutiva della reintegrazione, si calcolano sia il rateo del trattamento di fine rapporto che la media delle competenze accessorie normalmente corrisposte al lavoratore per la sua prestazione.

Quali sono le regole del JOBS Act e del licenziamento?

  • Jobs act e licenziamento: le regole attuali. Con l’entrata in vigore del decreto attuativo del Jobs Act che introduce il contratto di lavoro a tutele crescenti è stata modificata e integrata la disciplina sanzionatoria e nello specifico le regole relative al licenziamento per i dipendenti assunti a tempo indeterminato.

Come cambia il Jobs Act?

  • Con il Jobs Act cambia tutto. Infatti, in caso di licenziamento illegittimo, il Jobs Act prevedeva: per le aziende con più di 15 dipendenti, il pagamento di una indennità pari a 2 mensilità per ogni anno di anzianità da un minimo di 4 ad un massimo di 24 mensilità.

Come avviene il licenziamento economico al lavoratore?

  • Le regole attuali in vigore con il Jobs Act prevedono che in caso di licenziamento economico al lavoratore spetta un’ indennità crescente in base all’anzianità di servizio ma viene abolito il diritto al reintegro sul posto del lavoro previsto dall’articolo 18, modificato e abolito dall’entrata in vigore delle nuove disposizione.

Qual è il licenziamento del datore di lavoro?

  • Il licenziamento è l'atto unilaterale del datore di lavoro che – senza che vi sia il consenso del dipendente – interrompe il rapporto di lavoro.

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